Il periodo di astensione obbligatoria e retribuita dal lavoro, meglio noto come congedo di maternità, viene riconosciuto alle lavoratrici in concomitanza di una gravidanza, di adozione o di affidamento di minori.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l’astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità, regolato dagli articoli 28 e seguenti del TU).
Viene sancito dal Testo Unico (TU) sulla maternità e paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) e spetta a:
- lavoratrici dipendenti assicurate all’INPS,
- apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo,
- disoccupate o sospese (articolo 24 del TU),
- lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato (articolo 63 del TU),
- lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (articolo 62 del TU),
- lavoratrici a domicilio (articolo 61 del TU),
- lavoratrici LSU o APU (articolo 65 del TU),
- lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS e non pensionate,
- lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (articoli 2 e 57 del TU).
Durata e tempistiche del congedo
Il congedo di maternità ha solitamente inizio due mesi prima dalla data presunta del parto e termina tre mesi dopo il parto; tuttavia, la legge di bilancio per il 2019 (articolo 16, comma 1, decreto legislativo 151/2001) permette alle future mamme di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto per cinque mesi, ma solo se quest’opzione viene considerata come sicura da parte del medico. In caso di parto gemellare, la durata del congedo di maternità non varia e, in generale, è applicabile una sola volta per ogni figlio.
La domanda di congedo
La domanda di congedo di maternità viene gestita dall’INPS, e deve essere inoltrata due mesi prima della data presunta del parto, accompagnata dal certificato medico di gravidanza. Il consiglio è quello di fare sempre riferimento al sito dell’INPS, in caso di eventuali integrazioni, aggiornamenti o modifiche al Testo Unico.
Come fare la domanda
Le lavoratrici possono presentare la domanda di congedo di maternità online all’INPS attraverso il servizio dedicato. La domanda prevede la possibilità di allegare copia digitalizzata della documentazione per velocizzare così il procedimento.
Il congedo anticipato
Il congedo di maternità può essere anticipato, su richiesta della lavoratrice e sulla base di un accertamento medico, quando si verificano alcune di queste circostanze:
- nel caso di gravi complicanze della gestazione o preesistenti malattie
- quando le condizioni ambientali o di lavoro siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino/a
- quando la lavoratrice, che si occupa di lavorazioni pesanti o pericolose non può essere spostata ad altre mansioni
In caso di adozione o affidamento
In caso di adozione o affidamento, il congedo spetta per cinque mesi a partire dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’ingresso in Italia in caso di affidamento internazionale.
A quanto equivale l’indennità prevista?
Durante i periodi di congedo di maternità, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera, calcolata sulla base dell’ultima paga percepita prima del congedo.